Art. 1 -Denominazione e sede
- E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della l. 383/2000, l’associazione di promozione sociale denominata: Oltrefiera, con sede presso la scuola primaria G. Ciardi in Via L. Da Vinci n. 6 nel Comune di Treviso. Il mutamento di sede non comporta modifica allo statuto ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 - Finalità
- L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.
- L’Associazione si pone come punto di riferimento per i giovani e le famiglie. Luogo di aggregazione non solo per gli alunni della scuola ma per la comunità per la quale organizza e promuove attività formative, educative e ricreative.
- Per la realizzazione di questi obiettivi si propone di:
a) Organizzare e gestire servizi di sostegno e promozione culturale quali: tempo integrato nelle scuole, corsi di lingua, iniziative di tutela del patrimonio ambientale, promozione alla salute, sensibilizzazione e approfondimento di temi emergenti di pubblica risonanza, ecc…;
b) promuovere esperienze di integrazione e radicamento nel territorio di persone straniere, attraverso l’organizzazione di momenti di incontro, corsi di lingua, storia e cultura italiana;
c) organizzare momenti di incontro ricreativi per favorire l'aggregazione tra genitori, alunni e docenti e la comunità come feste e mercatini, scambio di libri, cineforum, ecc… ;
Art. 3 - Soci
- Sono ammessi all’Associazione i genitori e coloro che esercitano la potestà dei genitori, degli alunni frequentanti la scuola G. Ciardi che accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Possono aderire all’Associazione anche le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 4 - Diritti e doveri dei soci
- I soci hanno diritto di:
a) eleggere gli organi sociali e di candidarsi negli stessi;
b) essere informati sulle attività dell’associazione;
c) essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono:
a) versare nei termini la quota sociale;
b) rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
c) svolgere la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
- L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Contro tale decisione il socio ha la possibilità di appello entro 30gg. all’Assemblea e comunque può ricorrere al giudice ordinario.
- Il socio che non rinnova la quota annuale si considera receduto.
Art. 6 - Organi sociali
- Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 7 - Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante affissione in bacheca almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 8 - Compiti dell’Assemblea
1. L’Assemblea deve:
a) approvare il rendiconto consuntivo;
b) fissare l’importo della quota sociale annuale;
c) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
d) approvare l’eventuale regolamento interno;
e) deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
f) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
g) deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 - Validità Assemblee
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno ¾ dei soci.
Art.10 - Verbalizzazione
- Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 11 - Consiglio direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da 3, 5 o 7 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. I membri durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione e il rendiconto consuntivo.
- Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.
- Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Segretario che ha il compito di:
a) garantire la redazione del verbale delle assemblee e del Consiglio Direttivo e assicurarne la pubblicità;
b) mantenere i contatti con gli altri organi collegiali;
c) aggiornare il Libro Soci.
Art. 12 - Presidente
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Art. 13 - Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
- L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 14 - Rendiconto economico-finanziario
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno. Contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno di chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
Art. 16 - Disposizioni finali
- Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.