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Statuto

Art. 1 -Denominazione e sede

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della l. 383/2000, l’associazione di promozione sociale denominata: Oltrefiera, con sede presso la scuola primaria G. Ciardi in Via L. Da Vinci n. 6 nel Comune di Treviso. Il mutamento di sede non comporta modifica allo statuto ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

Art. 2 - Finalità

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.
  3. L’Associazione si pone come punto di riferimento per i giovani e le famiglie. Luogo di aggregazione non solo per gli alunni della scuola ma per la comunità per la quale organizza e promuove attività formative, educative e ricreative.
  4. Per la realizzazione di questi obiettivi si propone di:

a)      Organizzare e gestire servizi di sostegno e promozione culturale quali: tempo integrato nelle scuole, corsi di lingua, iniziative di tutela del patrimonio ambientale, promozione alla salute, sensibilizzazione e approfondimento di temi emergenti di pubblica risonanza, ecc…;

b)      promuovere esperienze di integrazione e radicamento nel territorio di persone straniere, attraverso l’organizzazione di momenti di incontro, corsi di lingua, storia e cultura italiana;

c)       organizzare momenti di incontro ricreativi per favorire l'aggregazione tra genitori, alunni e docenti e la comunità come feste e mercatini, scambio di libri, cineforum, ecc… ;

 

Art. 3 - Soci

  1. Sono ammessi all’Associazione i genitori e coloro che esercitano la potestà dei genitori, degli alunni frequentanti la scuola G. Ciardi  che accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. Possono aderire all’Associazione anche le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.  Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.
  4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

  1. I soci hanno diritto di:

a)      eleggere gli organi sociali e di candidarsi negli stessi;

b)      essere informati sulle attività dell’associazione;

c)       essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

  1. I soci devono:

a)      versare nei termini la quota sociale;

b)      rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

c)       svolgere la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Contro tale decisione il socio ha la possibilità di appello entro 30gg. all’Assemblea e comunque può ricorrere al giudice ordinario.
  4. Il socio che non rinnova la quota annuale si considera receduto.

 

Art. 6 - Organi sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:

-        Assemblea dei soci;

-        Consiglio Direttivo;

-        Presidente.

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

Art. 7 - Assemblea

1.      L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

  1. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante affissione in bacheca almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Art. 8 - Compiti dell’Assemblea

1. L’Assemblea deve:

a)      approvare il rendiconto consuntivo;

b)      fissare l’importo della quota sociale annuale;

c)      determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

d)      approvare l’eventuale regolamento interno;

e)      deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;

f)       eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

g)      deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 - Validità Assemblee

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno ¾ dei soci.

 

Art.10 - Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

Art. 11 - Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3, 5 o 7 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. I membri durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione e il rendiconto consuntivo.
  4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.
  5. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Segretario che ha il compito di:

a)      garantire la redazione del verbale delle assemblee e del Consiglio Direttivo e assicurarne la pubblicità;

b)      mantenere i contatti con gli altri organi collegiali;

c)       aggiornare il Libro Soci.

 

Art. 12 - Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

Art. 13 - Risorse economiche

1.      Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

a)      contributi e quote associative;

b)      donazioni e lasciti;

c)      ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

  1. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
  2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Art. 14 - Rendiconto economico-finanziario

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno. Contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
    1. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno di chiusura dell’esercizio sociale.

 

Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

 

Art. 16 - Disposizioni finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.